S.I.A.R.A. s.r.l. ASCENSORI

Via Galdi n° 5 d - 56017 Gello - San Giuliano Terme (Pi) - P. IVA  00342720505

CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL TUO ASCENSORE 

La legge di bilancio ha prorogato per tutto il 2020 le agevolazioni fiscali per gli interventi di installazione e modernizzazione di impianti ascensori e servoscale. 

Chi, quindi, intende eseguire tali interventi potrà usufruire una detrazione Irpef del 50% da calcolare su un tetto massimo di 96.000 euro.

La su detta detrazione verrà ripartita in dieci quote annuali di pari importo. 

Esempio 

Se nell'anno 2020 vendono sostenute 40.000 euro di spese per l'installazione di un ascensore l'agenzia delle entrate restituirà in dieci anni il 50%  di tale somma. e quindi 20.000 euro in detrazioni irpef. 

Rale cifra potrà essere utilizzata in compensazione o in accredito. 

Per i condomini le detrazioni  fiscali verranno ripartite in base ai millesimi. 

Ebbene, fino al 31 dicembre 2020 potrà essere molto vantaggioso rinnovare il proprio impianto ascensore o realizzarne uno nuovo. 

ASCENSORI PER DISABILI - CARATTERISTICHE TECNICHE E AGEVOLAZIONI FISCALI

Gli  ascensori per disabili permettono alle  persone con disabilità motorie di superare le cosiddette  barriere architettoniche che possono incontrare negli edifici sia pubblici che privati. 

 Il DPR n° 503/86 definisce   barriere acrchitettoniche tutti quegli ostacoli fisici  che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolar modo di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. 

La Legge  italiana vigente tutela  il diritto alla libertà di movimento sia all'interno della propria abitazione, sia all'interno di edifici pubblici come ad esempio aereoporti, centri commerciali, scuole, ospedali,comuni  ect 

Ebbene, la normativa sugli ascensori per disabili contenuta principalmente nel Decreto Ministeriale n° 236 /89 si occupa di specificare quali siano le caratteristiche tecniche che questi impianti debbano possedere. 

In particolar modo viene specificato che

1)  Negli edifici residenziali  i  su detti debbano avere porte di piano e di cabina di dimensioni tali da permettere alla sedia a rotelle un agevole ingresso ed uscita. Ad esempio:

- nei nuovi edifici residenziali l'ascensore deve avere  una cabina di dimensioni minime 1.30 m diprofondità-  0,95 m di larghezza , 0,80 m di apertura porta di piano e una piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.50 per 1.50. 

-  In caso, invece,  di adeguamento  di edifici preesistenti al 1989  ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori l'impianto elevatore  può avere la cabina di dimensioni minime 1,20 m di profondità , 0,80 di larghezza,  porte con luce netta minima di 0,75m e una piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta di cabina di 1,40 per 1,40m. 

3) Negli edifici pubblici gli ascensori per disabili dovranno avere una cabina di dimensioni di profondità minima 1.40m di profondità per 1.10 di largezza, porte con luce di almeno 0,80 m e lo spazio libero antistante la cabina dovrà essere minimo 1.50 m per 1.50 m. 

3) Ancora, la normativa prosegue, specificando che gli ascensori per disabili devono essere dotati di porte automatiche con sistemi di sicurezza che impediscono la chiusura delle porte e la loro riapertura. Inoltre  in tutti i casi le porte devono rimanere aperte almeno 8 sec. ed il tempo di chiusura non può essere inferiore a 4 sec.

Infine vi è da dire che questa    normativa  si occupa anche di specificare quali siano le carratteristiche per facilitare l'acceso ai non vedenti e a tal fine evidenzia il fatto  che sui pulsanti delle bottoniere il numero di riferimento deve essere espresso anche in Braile. 

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per quanto concerne l'aspetto delle agevolazioni fiscali, oltre alla detrazione irpef  che anche per l'anno  2020 è stata prorogata al 50% invece che al 36 %. 

ALIQUOTE IVA: QUANDO AL 10 % E QUANDO AL 4%

L'aliquita Iva si applica per:

- La manutenzione ordinaria e  straordinaria

- Per l'esecuzione delle operazioni di verifica di sicurezza richieste dagli enti incaricati all'espletamento delle verifiche periodiche e straordinarie. 

 

IVA AGEVOLATA AL 4%

 

l'aliquota al 4% si applica per:

L'installazione di un ascensore che prevede il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche. 

- L'aliquota Iva al 4% si applica anche ad interventi di modifica dell'impianto solo però se finalizzati al miglioramento dell'accessibilità dei disabili non deambulanti ( es inserimento di porte automatiche al posto di quelle manuali, allargamento della cabina, miglioramento della fermata ect)

 

 

RIPARTIZIONI DELLE SPESE CONDOMINIALI DELL'ASCENSORE

Le spese inerenti gli ascensori presenti nei condomini isono disciplinate dall'articolo 1124 del codice civile il quale sancisce che:" Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. 

La spesa relativa è ripartita tra essi per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano al suolo. 

In base al criterio assunto dalla norma i proprietari degli appartamenti al piano terra pagheranno la metà della spesa in ragione dei loro millesimi di proprietà e null'altro dovranno in quanto l'altezza del loro piano è pari a zero. 

( Le cantine, i palchi morti le soffitte e i lastrici solari quando sono di proprietà sono considerati come piani solo per quanto riguarda il concorso della prima metà mentre non concorrono al pagamento della seconda metà).

Per chiarezza si vuole fare presente che la normativa prevede che le spese di manutenzione ordinaria siano a carico dell'inquilino mentre le in caso di manutenzione straordinaria la spesa deve essere sostenuta dal proprietario. 

 

L'ASCENSORE: PARTE COMUNE DEL CONDOMINIO 

L'articolo 1117 del codice civile prevede l'ascensore come parte comune del condominio. 

L'ascensore, in effetti, è destinato al godimento di tutti i condomini seppur il suo utilizzo debba avvenire nei limiti dettati dall'art 1102 c.c. che impongono che non ne venga alterata la destinazione.

Occore sottolineare, tuttavia, che l'ascensore condominiale sia da considerarsi di proprietà comune quando lo stesso è originariamente insatallato nell'edificio all'atto della sua costruzionea meno che il contrario non risulti dal titolo. 

Qualora, invece, venga installato successivamente esso appartiene in proprietà al condominio o ai condomini che lo hanno voluto installare a loro spese purchè sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera. 

MAGGIORANZE PER L'INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE IN CONDOMINIO 

 L'installazione di un ascensore in un edificio condominiale affinchè possa essere legittimamente deliberata dall'assemblea è necessario che che in sede di votazione sia stato espresso un numero di voti favorevoli che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio. 

In alcuni casi, come nell' 'ipotesi in cui l'installazione di un ascensore sia finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche è sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. 

Tuttavia, l nel caso in cui a richiedere l'installazione di un ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia una persona affetta da disabilità motorie, il condominio non potrà opporsi all'installazione purchè le spese per la realizzazione vengano da essa sostenute.